Area sosta camper "Presolana"

Area sosta camper Presolana

Un soggiorno indimenticabile con vista sul fantastico massiccio della Presolana: l’area sosta camper Presolana si trova a Vilminore, prima dell’arco di ingresso al paese sulla strada che proviene da Sant’Andrea (SP 61).

L’area sosta camper è aperta tutti i giorni da aprile a novembre.

Ticket

La sosta nell’Area sosta camper Presolana per 24 ore ammonta a 12€, da pagare presso le seguenti attività del centro di Vilminore: Imperial Bar; Bar Sport; Abbigliamento, edicola, cartoleria Follie; I Portici.

Il tagliando rilasciato al momento del pagamento va esposto sul cruscotto del camper apponendo data e targa del mezzo.

Per l’elettricità è presente una colonnina in cui inserire una moneta da 2€.


Regolamento (consultabile in originale a questo link)

ARTICOLO 1.
Il presente regolamento disciplina l’utilizzo del parcheggio e dell’area sosta camper, in seguito citata come “area camper”, sita in Vilminore, zona Arco, nel parcheggio antistante l’arco.
Il regolamento disciplina altresì l’uso dell’impianto igienico-sanitario, pertinente alla stessa area camper, atto ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni delle autocaravan.

ARTICOLO 2.
Le disposizioni regolamentari qui contenute hanno per riferimento, in particolar modo, i seguenti testi normativi:
– decreto legislativo 30/04/1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”, e successive modifiche ed integrazioni;
– decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada”, e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 3.
La sosta all’interno dell’area camper è permessa solo alle autocaravan definite dall’art. 54 del D. Lgs. 285/1992: “veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto ed all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente.”
Non sono permessi altri sistemi di campeggio (tende, verande ecc.). i trasgressori saranno immediatamente sanzionati ai sensi del successivo articolo 12 ed allontanati. L’area di sosta viene istituita con ordinanza sindacale, ai sensi dell’art. 7, comma 1 lettera H del D. Lgs. 285/1992.

ARTICOLO 4.
L’area camper è attrezzata per ospitare fino ad un massimo di n. 4 (quattro) caravan contemporaneamente.

ARTICOLO 5.
La sosta delle autocaravan è permessa per un periodo di tempo non superiore alle 72 ore dal momento dell’insediamento.
La violazione di quanto disposto dal comma precedente comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa prevista e l’immediato allontanamento del trasgressori.

ARTICOLO 6.
La sosta delle autocaravan è consentita solo nelle apposite piazzole. È vietata l’apertura o l’installazione di verande, tende o parti del veicolo che fuoriescono dalla sagoma del mezzo.
È vietato sostare lungo il viale interno o comunque in modo da ostacolare il transito degli altri veicoli. È altresì vietato sostare in prossimità dell’accesso all’area, in modo tale da rendere difficoltosa la manovra di ingresso o di uscita.
È vietata anche la cessione a terzi dell’utilizzo della piazzola ed il subentro di terzi nell’occupazione dei veicoli in sosta.

ARTICOLO 7.
È permesso applicare alla presa dell’acqua presente all’interno dell’area tubazioni idonee a captare l’acqua ed a convogliarla negli appositi serbatoi dell’autocaravan, purché le suddette tubazioni vengano applicate per il solo tempo strettamente necessario al riempimento della cisterna. L’uso delle tubazioni non deve comunque ostacolare la circolazione di persone e mezzi né minacciarne l’incolumità e la sicurezza.
È permesso l’utilizzo dell’acqua solo per scopi igienico-sanitari ed alimentari. Il rubinetto della presa idrica deve rimanere aperto solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di approvvigionamento idrico.
I contenitori dei wc chimici, così come tutti gli altri liquami e le acque reflue raccolti negli impianti interni dei camper, devono essere vuotati negli appositi pozzetti di scarico presenti nell’area. Le operazioni di scarico possono essere effettuate solo durante le ore diurne.

ARTICOLO 8.
Sono assolutamente vietati all’interno dell’area, da parte di personale non autorizzato:
– lo scavo di buche, anche di piccole dimensioni;
– l’accensione di fuochi al di fuori delle aree eventualmente appositamente attrezzate;
– lo sradicamento dell’erba, lo spoglio e l’abbattimento degli alberi, l’arrampicamento sugli stessi.
– L’asportazione ed il danneggiamento di materiali ed oggetti di proprietà comunale;
– Il gioco con palloni od oggetti da lancio;
– La circolazione di animali ed in particolare di cani privi di guinzaglio e museruola;
– Il lavaggio e lo stendimento dei panni fuori dalle vetture;
– La sosta prolungata delle vetture con il motore acceso;
– Il posizionamento all’esterno del mezzo autorizzato di tavoli, sedie, gazebo, stendibiancheria, antenne ed altri oggetti di qualsiasi natura e dimensioni;
– Il lavaggio dei mezzi e dei camper, sia nelle piazzole di alloggio, sia nella piazzola di scarico.

In caso di danneggiamento di beni di proprietà comunale, l’autore del danno dovrà provvedere alla riparazione a proprie spese.
Lo scarico dei rifiuti deve avvenire negli appositi contenitori e nel rispetto della normativa vigente in materia.
Gli ospiti dei camper devono evitare comportamenti ed attività rumorose, e l’uso di apparecchiature che provochino disturbo, in particolare durante le ore serali e notturne.
La fontanella che si trova nell’area della sosta camper serve per il carico dell’acqua potabile. Non può essere utilizzata per lavare stoviglie o per provvedere all’igiene personale.
L’Amministrazione Comunale è autorizzata ad intervenire per lo spostamento o la rimozione dei mezzi parcheggiati in modo irregolare o inadeguato, senza alcun addebito per eventuali danni arrecati. Le spese di rimozione saranno a totale carico dell’utente e dovranno essere corrisposte dallo stesso prima di lasciare l’area di deposito.
L’area camper non è custodita. L’Amministrazione Comunale è pertanto esonerata da ogni responsabilità in ordine a danni alle persone e alle cose che si verificassero al suo interno.
Sono vietati inoltre l’utilizzo di generatori di corrente, anche “silenziati” e l’assunzione di qualsiasi comportamento che crei o simuli una situazione di campeggio, per il quale l’area non è destinata.

ARTICOLO 9.
L’accesso delle autocaravan all’area camper è a pagamento, in base alle tariffe allegate al presente regolamento. Per ogni successiva variazione delle tariffe è competente a provvedere la Giunta Comunale, il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità stabilite dal Comune. L’utente è tenuto ad esporre in modo visibile sul cruscotto del proprio mezzo la ricevuta attestante l’avvenuto pagamento della sosta. I mezzi situati all’interno dell’area camper, sprovvisti di ricevuta valida, saranno sanzionati ai sensi dell’articolo 12.
Il Comune non risponde dei danni e dei furti subiti dagli utilizzatori dell’area.
L’eventuale interruzione nell’erogazione dei servizi prestati (scarico reflui, adduzione acqua potabile, ecc.) per guasti o per casi di forza maggiore, non obbliga l’Amministrazione al risarcimento danni o a rimborsi di qualsivoglia natura.

ARTICOLO 10.
Ai sensi dell’art. 185, commi 4 e 5, del D. Lgs. 285/1992, è vietato lo scarico dei rifiuti organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori degli appositi impianti di smaltimento igienico sanitario.
La violazione di quanto disposto nel comma precedente comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 185, comma 6 del D. Lgs stesso.

ARTICOLO 11.
L’impianto di smaltimento igienico-sanitario, di cui all’art. 378 del D.P.R. 495/1992, costituisce pertinenza dell’area camper.
I conducenti delle autocaravan sono tenuti a provvedere alla pulizia esterna dell’area dell’impianto igienico-sanitario subito dopo l’uso.
È severamente vietato lo scarico di qualsiasi altro materiale, liquido o solido, che non sia quello indicato dall’art. 10, comma 1, del presente regolamento.

ARTICOLO 12.
Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano leggi ed i regolamenti disciplinanti la materia.
Fatte salve le competenze del Sindaco, l’applicazione delle leggi penali, civili, ed amministrative e la previsione di specifiche sanzioni negli articoli precedenti, ogni infrazione alle norme del presente regolamento comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.

 

 

 

 

 

La struttura

Scarico/carico acqua Colonnina elettricità

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